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Estratto dalla sentenza:
Ha quindi stabilito che la tariffa sia in tal senso determinata dagli enti locali (“anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio”) con modulazioni intese ad assicurare “agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni” (a eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio).
Ora, a fronte del suddetto criterio e della generale potestà attribuita agli enti locali, il regolamento del comune di Firenzuola, all’art. B.4.4, si limita a prendere in considerazione “le abitazioni in cui non risulta residenza”; vale a dire le abitazioni per le quali non è possibile in tal senso stabilire il numero dei componenti il nucleo familiare in vista della determinazione del calcolo della tariffa in rapporto alla quantità dei rifiuti prodotti.
Per codeste abitazioni…
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