Scarica GRATUITAMENTE l'archivio delle sentenze suddiviso per categorie!
Menu
info@ricorsitributari.net
Estratto dalla sentenza:
Così facendo il giudice di appello, integrando il contenuto della motivazione della cartella impugnata sulla base di quanto esposto dall’ufficio nel corso del giudizio, non si è uniformato al principio, più volte espresso da questa Corte, alla cui stregua la motivazione dell’atto tributario costituisce lo strumento essenziale di garanzia del diritto di difesa del contribuente. All’interno della motivazione, pertanto, devono essere indicati gli elementi che l’ufficio ha posto a base della pretesa, non potendo l’amministrazione integrare le proprie ragioni in corso di giudizio-cfr.Cass.n.9810/2014;Cass.n.25879/2015-.
Orbene, nel caso di specie la CTR, a fronte della indicazione nella cartella della ragione giustificativa della pretesa fondata sul ‘recupero di somme sgravate’ ha indebitamente integrato il contenuto della motivazione sulla base di elementi documentali esposti dall’amministrazione nel corso del giudizio che non potevano dirsi implicitamente compresi nella motivazione, estremamente generica, utilizzata nella cartella.
0,00 €
Elaborazioniweb s.r.l.s.. Tutti i diritti riservati.
Via Simili, 63 – 95129 Catania (CT)
P. IVA 05757210876
E-mail: info@ricorsitributari.net