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Estratto dalla sentenza:
Per quanto attiene al rilievo che il box auto, per destinazione e struttura, non è suscettibile di produrre rifiuti ex articolo 62 comma 2 del D.Igs.507/1993, e che la sua maggior superficie è comunque ricompresa nel limite di tolleranza di cui all’articolo 70 comma 3 D.Igs.507/1993 (80% della superficie catastale), si osserva che la Corte ha già affermato, con specifico riferimento ai garage, i seguenti principi: “La disciplina della TARSU contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni: in applicazione del principio, la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario “chi inquina paga”, nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box auto adibito ad autorimessa” In particolare si è detto che “non si vede sotto quale profilo la destinazione di locali a cantine o a garages potrebbe farli considerare esclusi dalla possibilità di produrre rifiuti, in quanto le aree adibite a parcheggio di autovetture o quelle utilizzate come deposito, quali le cantine, sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva”
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