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Invero, come reso evidente dalla memoria di costituzione in primo grado allegata al ricorso per cassazione – alla quale questo Collegio ha accesso in ragione della natura processuale del parametro normativo evocato dalla ricorrente nel secondo e nel terzo motivo di ricorso -, la società della riscossione non ha formulato un’istanza di chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate rispondente, sotto il profilo contenutistico, al paradigma di cui agli artt. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 269 cod. proc. civ., avendo la stessa richiesto alla Commissione tributaria provinciale «in via preliminare accertata la totale estraneità di Equitalia Nomos s.p.a. ai fatti per cui è causa […] dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione e […] conseguentemente onerare parte ricorrente a disporre la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate […] in quanto litisconsorte necessario».
Per contro, affinché possa ritenersi configurabile una valida chiamata di terzo, la parte convenuta, nel redigere la comparsa di risposta, deve assolvere ad un duplice adempimento di carattere contenutistico consistente nell’espressa formulazione della domanda di chiamata del terzo in causa, corredata dell’esposizione dei fatti e delle ragioni sui quali trova fondamento, e nella formulazione di un’istanza rivolta al giudice di spostamento dell’udienza al fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua evocazione in giudizio, i termini a comparire (Cass., Sez. 6- 3, ord. 7/5/2013 n. 10579).
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