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Notifica presso l’ultimo domicilio del contribuente deceduto. È nullo l’atto di classamento intestato al de cuius e non nominativamente ed impersonalmente agli eredi?

Estratto dalla sentenza:

– si profila tuttavia un evidente vizio di nullità della notifica dell’atto di classamento, evidenziato anche dal P.G. nelle sue conclusioni, trattandosi di un atto intestato ed indirizzato ad un soggetto deceduto; rifiutato dalla persona che si trovava nell’ultimo domicilio del defunto e senza che possa trovare alcuna applicazione né la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c., dettata per l’ipotesi della irreperibilità e non del decesso dei destinatario, ad essa non equiparabile (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 26718 del 29 novembre 2013 ” la morte del destinatario non è equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto”), né quella -peraltro neppure perfezionatasi (l’agente postale avrebbe dovuto depositare il plico presso l’ufficio e darne notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) – prevista, in materia di notifiche a mezzo posta, dall’art. 8 II comma L. 20 novembre 1982 n 890 nel testo vigente alla data del 31 gennaio 2006 e cioè nel testo modificato dall’art. 2 DI. 14 marzo 2005 n 35 conv. in L. 14 maggio 2005 n 80, non applicabile nel caso in cui il destinatario sia deceduto;
– trattasi, come detto, di un’ipotesi di nullità e non di inesistenza della citata notifica atteso che, in conformità all’insegnamento di questa Corte a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016) al quale si dà continuità, l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità;
– la rilevata nullità, nel caso di specie, non può dirsi sanata ex art. 156 cpv. c.p.c. per il raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione della parte interessata giacche le difese sviluppate da XXXXXX con riferimento al merito dell’atto di classamento ed alla quantificazione della rendita catastale non sono state proprio esaminate dalla CTR la quale, muovendo dall’erroneo presupposto della validità della notifica sopra esaminata, ha ritenuto il contribuente decaduto dalla possibilità di proporre ricorso avverso l’atto di classamento essendo decorso il termine di sessanta giorni dalla citata notifica;

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