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NOTIFICA ESEGUITA CON PEC NON PRESENTE NEI PUBBLICI REGISTRI. È inesistente? (2)

Estratto dalla sentenza:

Giova ricordare che la Corte Suprema di Cassazione Sesta Sezione Civile in una recente pronuncia (27/06/2019) n 17346/19, rispetto ha una sentenza impugnata in cui l’appellante aveva fatto la notificazione utilizzando un indirizzo non risultante dai predetti elenchi ha cosi disposto: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Da ciò la Suprema Corte ha dichiarato che “sulla considerazione che la modalità di perfezionamento della notificazione telematica postula ” che la notificazione provenga da un indirizzo PEC ( … ) a un altro indirizzo PEC sempre risultante da pubblichi elenchi e che giunga a compimento il meccanismo te/ematico che assicura la certezza della procedura di recapito;

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