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NOTIFICA CARTELLA ESATTORIALE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE (1). Se non preceduta da avviso di accertamento deve essere sempre motivata?

Estratto dalla sentenza:

Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Dalla sentenza impugnata si evince che la cartella riferita al pagamento degli interessi conteneva il solo riferimento alla sentenza n. 40/2/04 della CTP di Varese ma mancava qualsiasi riferimento al tasso ed alla decorrenza. Ora, la cartella esattoriale, quando essa non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 ( Cass. n. 26330 del 16/12/2009 ). Nel caso che occupa, mancando l’indicazione del tasso e della decorrenza, i contribuenti non sono stati posti nella condizione di calcolare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall’agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta di successione secondo la sentenza 40/2/04 della CTP di Varese. A nulla rileva, dunque, che l’Ufficio solo in sede di controdeduzioni abbia esplicitato i criteri applicati e neppure che l’agenzia avesse inviato un fax con cui aveva preannunciato l’iscrizione a ruolo degli interessi, posto che nemmeno con tale atto aveva illustrato gli elementi su cui il calcolo era basato.

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