info@ricorsitributari.net

Scarica GRATUITAMENTE l'archivio delle sentenze suddiviso per categorie!

DISTINTA ANALITICA RACCOMANDATE: quando sono valide come prova di avvenuta spedizione?

Tanto premesso, l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell’appello spiegato dall’Agenzia delle entrate reca la data del 12 novembre 2012, ricadente entro il termine ex art. 327 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis) di sei mesi e 46 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, avvenuta il 26 marzo 2012.

Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale atto non sia idoneo ad assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, giacché la data di spedizione ivi riportata risulta essere stata scritta manualmente.

Occorre, infine, rilevare che l’evidenziata carenza documentale non è stata colmata attraverso la produzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di idonea certificazione, proveniente dall’agente postale, della ricezione del plico entro il termine per l’impugnazione.

Tale non può, infatti, ritenersi il documento, pure prodotto la ricorrente, denominato “Distinta analitica posta registrata” e recante l’intestazione “Poste Italiane”, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione del 12 novembre 2012.

Trattandosi, invero, di un modulo predisposto da Poste Italiane ma compilato dall’Agenzia delle entrate con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l’equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall’agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene.

0,00