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Successivamente altra sentenza delle Sezioni Unite del 22/07/2015, n. 15354 (confermata dalla sentenza del 27/0 4/2018 n. 10261), pronunciando in sede di regolamento di competenza, ha rilevato che anche il fermo quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall’esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del manca to reperimento del bene non costituisce atto dell’esecuzione forzata ma è misura alternativa alla esecuzione; trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento e, come tale, impugnabile secondo le regole del rito ordinar io di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore. La relativa iniziativa giudiziaria si configura come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria. Sebbene i precedenti citati affrontino questioni diverse da quella in discussione in questa sede, i principi affermati hanno evidenti ricadute anche quanto agli ulteriori aspetti processuali.
Logico corollario della esclusione della natura di atti dell’esecuzione forzata del fermo e della iscrizione di ipoteca è che il giudizio di impugnazione (non solo del fermo ma anche) della iscrizione di ipoteca si qualifica come azione di accertamento negativo e che, dunque, ad esso si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive.
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