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COMMERCIALISTA ED INVIO TARDIVO DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEI PROPRI CLIENTI: se non è dovuta nessuna imposta, è violazione formale e vale il principio del cumulo giuridico delle sanzioni?

Ed invero, costituisce orientamento costante di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 7661 del 2017, n. 2597 del 2016, n. 11741 11742 e 12682 del 2015) quello secondo cui «In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all’intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l’evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Ne consegue la compatibilità dell’art. 12 del d.lgs. 1997 n. 472 con l’art. 7 del d.lgs. n. 241 del
1997, ratione temporis vigente».

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