info@ricorsitributari.net
Estratto dalla sentenza:
Si è affermato più volte che “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione dell’atto successivo (nella specie, l’avviso di liquidazione sanzioni)” (Cass. ord. 14675/16). Ha osservato Cass. 2616/15 che: “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, la fattura) è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19”.
0,00 €
Esaurito










Elaborazioniweb s.r.l.s.. Tutti i diritti riservati.
Via Simili, 63 – 95129 Catania (CT)
P. IVA 05757210876
E-mail: info@ricorsitributari.net