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AVVISO DI ACCERTAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE (2). In appello l’Agenzia può introdurre una domanda nuova rispetto alle ragioni su cui era basato l’atto impositivo?

Estratto dalla sentenza:

Nel procedimento tributario, la motivazione dell’avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa che non possono riguardare fatti nuovi e diversi perché in tal caso si amplierebbe di fatto il termine per l’accertamento ove si dovesse ritenere che l’ufficio modificare le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo.

L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente ,in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di ,contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

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