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Quando l’Amministrazione finanziaria ha notificato la cartella di pagamento al contribuente, il 31.10.2006, ed in relazione ai tributi dovuti per gli anni dal 1990 al 1992, essendo pacifico che la notificazione della cartella esattoriale non è stata preceduta dalla notifica di atti prodromici, pertanto, l’Amministrazione finanziaria era ormai decaduta dal potere impositivo, ed il motivo di ricorso deve essere accolto, conseguendone l’annullamento dell’atto impositivo. I rimanenti motivi di ricorso rimangono assorbiti.
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