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Estratto dalla sentenza:
Si è affermato più volte che “in tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo (nella specie, le fatture TIA), è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione dell’atto successivo (nella specie, la cartella di pagamento)” (Cass. ord. 14675/16). Ancorchè tale pronuncia si riferisse a fattispecie di pregressa notificazione di fattura, e non di diffida di pagamento, il principio da essa affermato si attaglia altresì alla fattispecie qui in esame; appunto connotata dalla mancanza di un atto impositivo rientrante nel novero di quelli autonomamente impugnabili ex articolo 19 cit.
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