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Estratto dalla sentenza:
Al riguardo, la Commissione osserva che l’art. 1 del D.L. n. 193 del 2016, convertito con L. n. 225 del 2016 (che, con decorrenza 1.7.2017, ha soppresso le società del Gruppo Equitalia, istituendo, in loro vece e al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”), al comma 8 prevede che “l’Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”.
Per l’effetto, secondo quanto ancora recentemente disposto anche dalla Suprema Corte, la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il patrocinio di un legale esterno, non appartenente all’Avvocatura dello Stato, è nulla a meno che …
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