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Estratto dalla sentenza:
Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come Il fumus dei reati in accertamento sia venuto meno in quanto la contribuente ha effettuato la rottamazione delle cartelle di cui al debito fiscale di C 236.756,38, come risulta dalla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 18/2020. Con la rottamazione per il Tribunale del riesame, unitamente al Giudice per le indagini preliminari, viene meno il profitto del reato e, quindi, l’oggetto del sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame, poi, rileva come dalla documentazione in atti emerge il pagamento dell’intera somma di C 236.756,38 con la rottamazione, con la contestuale rinuncia dell’Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale, con gli interessi e le sanzioni. Infatti, l’art. 3, primo comma, del d. I. 119 del 2018 prevede la c.d. rottamazione ter che comporta, mediante il pagamento dell’importo iscritto a ruolo, l’estinzione del debito fiscale, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. La somma certificata dall’Agenzia delle Entrate, su richiesta del P.M., di C 1.257.268,00 di debito fiscale non è chiaro se si riferisce anche all’importo qui in discussione; si tratta comunque di un accertamento di merito adeguatamente compiuto dal Tribunale del riesame, e già dal Giudice per le indagini preliminari, non sindacabile in sede di legittimità. Era comunque onere del P.M. ricorrente specificare, con le adeguate prove documentali, l’assenza di rottamazione delle cartelle per il credito di C 236.756,38. Ciò non certo con una dichiarazione generica di debito fiscale (che in tesi potrebbe riferirsi a qualsiasi altra questione fiscale o penale), ma con la prova dell’assenza del pagamento della somma in sede di procedura di rottamazione per l’estinzione del debito fiscale (che, del resto, opera automaticamente, vedi, Sez. 5 – civile, Ordinanza n. 15471 del 07/06/2019, Rv. 654397 – 01). Prova, questa, completamente assente.
5. L’avvenuta rottamazione delle cartelle e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sono certamente elementi nuovi, che escludono la preclusione cautelare prospettata dal ricorrente P.M., in quanto le precedenti ordinanze non si erano pronunciate sul punto, se non in modo generico, come evidenziato nell’ordinanza impugnata: “il Tribunale del Riesame di Varese ha si preso in esame la questione del pagamento o rottamazione delle cartelle […] ma non già risolvendola, bensì pronunciandosi in termini fortemente dubitativi al fine di sollecitare il Pubblico Ministero a reperire ulteriori informazioni presso l’Amministrazione Finanziaria
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