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Estratto dalla sentenza:
Per quanto concerne l’ultimo motivo di ricorso, questa Corte non ha motivo di discostarsi da quanto già osservato da Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, secondo cui, in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato (in specie appunto si trattava della confisca per equivalente dell’abitazione dell’indagato, quale profitto del delitto di cui all’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). In proposito, infatti, detta disposizione trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell’abitazione dell’indagato solo in tale ristretto ambito.
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