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Estratto dalla sentenza:
Occorre allora in primo luogo osservare che lo stesso avviso di accertamento, come correttamente riportato dall’Agenzia nel suo ricorso, non appare privo di una intrinseca ambiguità, laddove si legge che “il contenuto del predetto processo verbale di costatazione deve intendersi in atto riportato per relationem (si allega copia segnalazione)” (ric., p. 5). L’Agenzia, infatti, mostra di richiamarsi al contenuto del Pvc redatto nei confronti della società XXXXXX Srl, ma poi non lo allega, limitandosi a notificare una mera segnalazione. Non solo, l’Agenzia non si confronta con la motivazione adottata dalla CTR, la quale annota che il contribuente non è stato posto in grado di conoscere, come anticipato, quali fossero gli scontrini di acquisto, non accompagnati da fattura, che gli venivano contestati, e non potendo neppure comprendersi a quali acquisti di merci si riferissero, né per quali importi fossero stati emessi in relazione ai singoli acquisti che avrebbe effettuato, e tantomeno se fossero state effettuate indagini bancarie.
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