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Estratto dalla sentenza:
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, proc. trib., prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non e sclude tuttavia, una volta maturato il silenzio rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. (Cass., Se. 5, 2010812004, n. 16477 ed altre). Dunque, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell’art. 21 proc. trib., laddove la richiesta al fisco di un rimborso s’intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’ufficio si sia pronunciato (con” in generale Cass., Se. U, 0610412012, n. 5572).
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