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l’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata (Cass., Sez. U., 22/07/2015, Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10261);
la suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l’insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, anche perché in parte negate in altra sede giurisdizionale definitiva, era altresì interesse dell’attore ottenere la domandata e conseguente declaratoria d’inibizione all’iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso;
come logico tale declaratoria dovrà essere verificata relativamente ai crediti delibati, e non a quello la cui delibazione è stata ritenuta soggetta ad altra giurisdizione;
l’interesse alla specifica pronuncia in parola sarebbe venuto meno solo in ipotesi di comunicata e verificata elisione del preavviso, anche “parte qua” quanto ai crediti vagliati, da parte del riscossore;
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