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Estratto dalla sentenza:
Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dal la sentenza della CTP Perugia 379/2019 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indir izzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; ne l caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione” che la cartella è stata spedita da un indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell’atto impugnato deve considerarsi inesistente.
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