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Estratto dalla sentenza:
Per quanto concerne, infine, la notificazione della cartella di pagamento n. 09720130295068601000, che secondo la decisione impugnata è stata eseguita “mediante messo notificatore”, la ricorrente ne deduce l’invalidità, stante la consegna sempre al portiere, non seguita dall’invio della raccomandata informativa.
La doglianza è fondata poiché, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, “La notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ex art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c.” (Cass. n. 2229/2020, n. 3732/2019).
Ne discende la cassazione della sentenza di secondo grado e, in accoglimento dell’originario ricorso della contribuente, la declaratoria d’insussistenza del credito tributario recato dalla suddetta cartella di pagamento, laddove invece i crediti recati dalle altre cartelle, costituenti presupposto dell’impugnato provvedimento di preavviso di fermo, la cui notificazione risulta ritualmente eseguita, non può più essere posto in discussione.
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