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pertanto, quando gli atti processuali sono stati formati e trasmessi con modalità informatiche, la produzione in giudizio deve avvenire: 1) stampando e depositando il documento elettronico; 2) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all’originale;
la mancanza di attestazione di conformità all’originale della stampa dei documenti sopra indicati rende improcedibile il ricorso, a meno che l’altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all’originale delle copie prodotte dalla parte ricorrente;
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