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Estratto dalla sentenza:
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., 14 giugno 2013, n. 14942), in tema di rettifica ed accertamento IVA ai fini delle imposte dirette, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, richiamato dall’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che opera un generale rinvio all’art. 1 del cit. d.P.R. n. 600), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; in caso di contestazione, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di eventuale delega, trattandosi di un documento, se esistente, già in possesso dell’amministrazione finanziaria, mentre la distribuzione dell’onere della prova non può subire eccezioni (Cass., 14626/2000; cass., 17400/2012; Cass., 9 novembre 2015, n. 22800).
Pertanto, non è consentito al giudice tributario attivare d’ufficio poteri istruttori, in ragione del fatto che non sussiste l’impossibilità di una delle parti di acquisire i documenti in possesso dell’altra, mentre le parti possono sempre produrre, anche in appello, nuovi documenti nel rispetto del contraddittorio, ai sensi dell’art. 58, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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