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Iva: operazioni inesistenti. Il soggetto passivo ha colpa solo se conosceva la frode?

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Estratto dalla sentenza:

è principio consolidato che il diritto alla detrazione può essere negato sulle operazioni a monte solo nell’ipotesi in cui il soggetto passivo sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’operazione effettuata rientrava in una frode e non avesse adottato tutte le misure ragionevoli per evitare la frode, inibendosi la detrazione nel caso in cui il soggetto passivo abbia partecipato a una catena fraudolenta di transazioni. 

Nel qual caso, l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, la ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, nel momento in cui acquistò il bene o il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta o partecipato ad una frode, gravando solo in tal caso l’onere in capo al contribuente di provare l’esistenza di circostanze tali che non gli avrebbero consentito di evitare di restarne coinvolto, pur adottando tutte le misure esigibili secondo la diligenza imposta dall’attività svolta.

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