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ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, cod. civ., l’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale «si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo»;
si è ritenuto che un tale effetto (id est: un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione) sia da ricollegare all’atto di pignoramento, poiché ad esso consegue l’introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui l’atto medesimo risulti notificato regolarmente al debitore (Cass. nr. 8219 del 2002; Cass. nr. 3741 del 2017 in motivazione) non invece all’atto di precetto, idoneo a produrre (solo) un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo (Cass. nr. 19738 del 2014; Cass. nr. 7737 del 2007);
l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 non è atto con cui ha inizio («si inizia») il giudizio esecutivo;
Cass., sez.un., nr. 19667 del 2014 ha avuto modo di osservare come «a dispetto della “collocazione topografica” nel decreto di riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 ed espropriazione» detta iscrizione non possa definirsi un «atto dell’esecuzione»; il fatto che, secondo la disciplina positiva, non necessariamente l’espropriazione debba seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia piuttosto «un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria»;
come avvertito da questa Corte, fin dalle pronunce più lontane nel tempo (ex multis, Cass. nr. 6517 del 1986; più di recente, invece, Cass. nr. 24306 del 2011), l’art. 2943 cit. nel prevedere l’efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al compimento di atti giudiziali si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio;
in coerenza con tali premesse, deve escludersi l’efficacia interruttiva permanente all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. nr. 692 del 1973; alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l’idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art. 2943, comma 4, cod.civ., e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito;
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