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Estratto dalla sentenza:
è pacifico che la coesistente iscrizione a Gestione Separata ed a Gestione Commercianti è doverosa solo in quanto siano integrati gli estremi che impongono, in ciascun ambito, l’adesione al relativo regime;
nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività svolta, espressamente da essa indicata («il tenere rapporti con istituti di credito, lo stipulare contratti di lavoro subordinato e occuparsi dei colloqui preassuntivi o organizzare i turni di lavoro») esprimesse esclusivamente il ruolo «dell’imprenditore» esplicato dalla XXXXXX nella sua qualità di amministratore unico e quindi non ricorressero gli estremi per l’iscrizione, oltre che alla Gestione Separata, anche alla Gestione Commercianti;
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