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INESISTENZA NOTIFICA POICHÉ EFFETTUATA MEDIANTE POSTA PRIVATA

Quanto alla possibile incidenza delle sopravvenute modifiche normative in materia ed alla loro efficacia nel tempo, si è stabilito che: “In tema di contenzioso tributario, l’articolo 1 della Legge numero 124 del 2017, abrogando l’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane S.P.A., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti”.

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