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Il riscossore può farsi difendere da avvocati del libero foro? (parte 3)

Estratto dalla sentenza:

Ebbene, il ‘Regolamento di amministrazione’ di Agenzia delle entrate Riscossione deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 19 maggio 2018, nel disciplinare l’aspetto relativo al patrocinio legale, richiama la disposizione concernente la sottoposizione dell’ente al controllo della corte dei conti e, dopo aver ribadito che esso “si avvale” (regola) del patrocinio dell’avvocatura dello Stato ex art.43 RD 16411/1933, stabilisce che l’ente stesso possa “continuare ad avvalersi di avvocati de/libero foro”, ma soltanto “in via residuale” e “nei casi in cui si accerti l’impossibilità dell’Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio” (eccezione), secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione; in tal caso solo potendo delegare avvocati del libero foro iscritti nell’elenco avvocati dell’Ente e dallo stesso indicati.

Sennonchè, il regolamento – nel recepire le disposizioni normative sopra citate – individua, in via generale, le fattispecie di accesso al libero foro, subordinandole alla dichiarata impossibilità dell’avvocatura di assumere l’incarico, ma non assolve alla funzione della delibera motivata di cui al 4° comma dell’art. 43 del r.d. n. 1611/33, il quale prevede che” Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”; delibera o atto amministrativo ritenuto necessario dal testo novellato dell’8° comma dell’art. 1 del d.l. n. 193/16, come convertito, il quale, a sua volta, implica la fissazione di criteri specifici contenuti in atti generali deliberati dal comitato di gestione. 

1,99 

Esaurito