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Il riscossore può farsi difendere da avvocati del libero foro? (parte 1)

Estratto dalla sentenza:

Agenzia delle entrate-Riscossione si è infatti oggi costituita in giudizio con nuovo difensore, facendo valere una procura alle liti rilasciata da Equitalia Sud, secondo la normativa allora vigente, ad avvocato del libero foro. Dall’atto di costituzione in giudizio del nuovo difensore non si desume elemento alcuno sul fondamento – a fronte del radicalmente mutato contesto normativo – di quest’ultima investitura; la quale, per inciso, parrebbe preclusa, per il giudizio di cassazione, anche dal regime convenzionale richiamato dalla legge e dal citato Regolamento di Amministrazione (v. § 3.4.1 del Protocollo d’Intesa 22 giugno 2017, intercorso tra l’avvocatura dello Stato ed il commissario straordinario per l’istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione). Segnatamente, non vengono indicati né l’atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell’assistenza da parte dell’avvocatura dello Stato.

Queste mancanze, come anticipato, non possono che comportare la nullità del mandato difensivo, e della relativa costituzione in giudizio del nuovo difensore, per contrarietà a disciplina imperativa. 

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