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FONDO PATRIMONIALE: quando decorre la prescrizione per l’azione revocatoria ? – CORTE DI CASSAZIONE

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Estratto dalla sentenza:

All’uopo, in mancanza di prova della effettiva conoscenza del terzo dell’atto a lui pregiudizievole, ai fini della decorrenza della prescrizione del suo diritto non assume alcun rilievo la data di costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi, nel caso specifico avvenuta il 6.10.2010, bensì la data in cui esso si rende opponibile ai terzi. Sul punto la Corte di merito non si è discostata da quanto ritenuto da tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la pronuncia n. 21658 del 2009, hanno individuato nella data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio il giorno in cui l’atto di costituzione del fondo patrimoniale diviene opponibile ai terzi, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., a mera pubblicità-notizia che non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile (Cass., Sez. U., Sentenza n. 21658 del 13/10/2009; in senso conforme, Cass., Sez. 1 – , Ordinanza n. 12545 del 10/5/2019; Sez. 3, Sentenza n. 27854 del 12/12/2013). In proposito, l’azione de qua è stata intentata, tempestivamente, il 26/10/2015, essendo l’atto di annotazione a margine dell’atto di matrimonio (e comunque anche la trascrizione) intervenuto il 23 febbraio 2011, e dunque entro il quinquennio previsto dalla legge per l’interruzione del termine.

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