info@ricorsitributari.net

Scarica GRATUITAMENTE l'archivio delle sentenze suddiviso per categorie!

ESTRATTO RUOLO: il giudice deve sempre pronunciarsi sulla prescrizione? Nonostante prova di avvenuta notifica delle cartelle? Le fotocopie hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale?

Estratto dalla sentenza:

Invero, la CTR ha omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione dei crediti erariali benché la stessa fosse stata proposta con il ricorso introduttivo e riproposta in grado di appello, per come risulta dalle pagine 6 e 8 del ricorso d’appello, allegato al ricorso (in ossequio al principio di autosufficienza di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e alle “raccomandazioni” contenute nel Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015).

Il quinto motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ., è incentrato sull’omessa pronuncia della CTR sulle «censure mosse dall’appellante in merito alla produzione documentale dell’Agenzia di Riscossione».

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza oltre che per novità della censura, avendo la ricorrente del tutto trascurato di indicare in ricorso il motivo d’appello che sostiene non essere stato esaminato dalla CTR e di cui non si fa alcun cenno nella sentenza impugnata. Inoltre la ricorrente ha omesso nel ricorso la doverosa e necessaria specificazione dell’eccezione che sostiene di aver sollevato in ordine al disconoscimento della documentazione prodotta dall’agente della riscossione. Infatti, la contestazione della conformità dei documenti non può essere effettuata con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma — a pena di inefficacia — in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (cfr. Cass. n. 7775 del 2014; conf. n. 7105 e n. 12730 del 2016; più recentemente, Cass. n. 4053 del 2018, secondo cui «il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell’originale, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire, in modo formale e specifico …

0,00