info@ricorsitributari.net
Ciò non significa che tutti i crediti tributari abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, né che a tutti gli atti di riscossione si applichi la prescrizione breve: anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), «il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948, n. 4, cod. civ. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo».
I crediti di imposta sono pertanto, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell’ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020).
Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019).
Per quanto attiene agli interessi, quest’ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall’art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019).
0,00 €
Esaurito










Elaborazioniweb s.r.l.s.. Tutti i diritti riservati.
Via Simili, 63 – 95129 Catania (CT)
P. IVA 05757210876
E-mail: info@ricorsitributari.net