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Dunque il regime compensazione delle spese si applica <<ope legis>> solamente quando l’estinzione trova fondamento in una ipotesi di adesione del contribuente ad un condono o nel caso di conciliazione tra le parti con espressa regolamentazione delle spese.
Nel caso di specie è stata dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del ritiro dell’atto in autotutela da parte della Amministrazione Finanziaria e la contribuente ha espressamente manifestato il proprio interesse ad ottenere una pronunzia sulla condanna al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.
La CTR nello statuire sulle spese dei due gradi di giudizio avrebbe dovuto accertare la soccombenza virtuale ed all’esito, eventualmente, compiere le operazioni di verifica della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 2 dell’art. 15 d.lvo 546/1992 – << gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate>>- che giustificano la compensazione delle spese.
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