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COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECA ESATTORIALE: regole, qualifica e termini di decadenza per la proposizione

In tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che i l fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre i l debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, decisio ne relativa al fermo amministrativo di beni mobili registrati, ma che si pone in linea di continuità con Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, la quale aveva in precedenza espressamente affermato che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria).

Il principio di diritto sopra enunciato è dunque certamente applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all’ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77: esso comporta necessariamente che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria (e/o dell’iscrizione del fermo), che si assume operata dall’agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione.

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