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Cass.n.25297/2014 ha precisato che in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, relativa all’indebita deduzione di somme versate a titolo di mantenimento del coniuge.
Si tratta di orientamento che si inscrive in un consolidato indirizzo, secondo il quale con specifico riferimento al caso qui all’esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili- Cass.n.10987/2011-.
Sulla base di tali precedenti-v. anche, di recente, Cass.n.15957/2015 e 15029/2015- la sentenza impugnata che ha escluso l’impugnabilità dell’avviso bonario ex art.36 bis dPR n.600/73 — contenente in modo espresso l’indicazione della tardività del versamento a saldo IRAP e l’importo della sanzione dovuta- è viziata e merita di essere cassata, assorbendo l’accoglimento del primo motivo l’esame delle questioni poste nel secondo motivo che dovranno essere vagliate dal giudice del rinvio nell’ambito delle prerogative allo stesso riservato rispetto alla cognizione del merito del ricorso non esaminato dal giudice di merito per effetto della ritenuta inammissibilità del ricorso introduttivo.
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