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Estratto dalla sentenza:
Ed, invero, va al riguardo fatta applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 7368/2019, unica resa sul punto e dal quale non c’è motivo alcuno per discostarsi, per cui “le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto. In particolare la norma ha fissato un fondo spese (trenta milioni annui per tre anni), oltre il quale, se le domande dovessero richiedere impegni di spesa superiori a quella soglia, il rimborso è decurtato al 50%; e qualora esaurito il fondo, la integrale negazione del rimborso per incapienza”, esplicitandosi poi sul piano processuale la necessità che l’Agenzia delle Entrate alleghi “quali e quante domande di rimborso siano state presentate o integrate” al fine di “conoscere se i fondi messi a disposizione (90 milioni per il triennio 2015/2017) siano sufficienti a soddisfare per intero le richieste oppure nella limitata misura del 50% o, addirittura, una volta del tutto esauriti, la richiesta di rimborso resti del tutto insoddisfatta.
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