info@ricorsitributari.net
Estratto dalla sentenza:
Ne discende che l’articolo 56-bis, comma 1, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni (e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti), ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, essendo irrilevante a tali fini la formale stipula di un atto e viceversa rilevante il fatto economico provocato dal trasferimento da un patrimonio ad un altro, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti: euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap, mentre per i casi in cui la norma vigente non prevede franchigie (ovvero con riguardo a soggetti diversi da coniuge, parenti in linea retta, fratelli e sorelle, persone portatrici di handicap), l’imposta trova applicazione sull’intero importo della liberalità.
Per le fattispecie di liberalità imponibili come sopra individuate, l’aliquota da applicare è quella dell’8 per cento, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore (l’aliquota del 7% non esiste più e non appare coerente “mescolare” tra loro aliquote e franchigie vecchie e nuove).
A ciò si aggiunga che, con riguardo alla registrazione volontaria prevista dall’articolo 56-bis, comma 3, – ipotesi che non assume concreto rilievo decisorio ma che si esamina per completezza argomentativa -, il rinvio operato dall’articolo 56-bis, alle aliquote di cui all’articolo 56 (disposizione espressamente abrogata, nei commi da 1 a 3, dal d. I. n. 262 del 2006), deve ora essere inteso come riferito alle nuove aliquote e franchigie introdotte dall’articolo 2, commi 49 e 49 bis, del d.lgs. più volte citato, così da mantenere il regime impositivo più favorevole riservato al contribuente totalmente collaborativo.
La sentenza impugnata, in conclusione, va corretta nella motivazione, ai sensi dell’art. 384, co. 4, c.p.c., laddove non ha fatto applicazione dei principi innanzi esposti e non va cassata, in difetto di impugnazione incidentale, da parte dell’Agenzia delle entrate, in relazione alla più favorevole aliquota (7 per cento) applicata alla contribuente.
0,00 €
Esaurito
Elaborazioniweb s.r.l.s.. Tutti i diritti riservati.
Via Simili, 63 – 95129 Catania (CT)
P. IVA 05757210876
E-mail: info@ricorsitributari.net