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Estratto dalla sentenza:
Non sono dunque ravvisabili, come asserisce la ricorrente, due distinte violazioni autonomamente sanzionabili, ma un unico comportamento, al quale non può che essere applicata un’unica sanzione. La insussistenza di due infrazioni trova d’altro canto ulteriore conforto, come correttamente rilevato dalla C.T.R., nell’art. 29 del d.I n. 78 del 2010 — che ha previsto la esecutorietà degli avvisi di accertamento, senza necessità di iscrizione a ruolo e notifica di cartella di pagamento — come integrato dall’art. 7, comma 2, lett. n), del d.l. n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che stabilisce espressamente che la sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 «non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi». Tale disposizione normativa, sicuramente applicabile alla fattispecie in esame in forza dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 — che, ispirandosi al principio del favor rei, stabilisce che se in un momento successivo a quello in cui è stato commesso il fatto viene prevista, attraverso una modifica legislativa, una sanzione più tenue, oppure viene meno del tutto la norma sanzionatoria, il contribuente deve poter beneficiare del nuovo regime anche se al momento in cui ha commesso il fatto quel determinato comportamento era espressamente sanzionato — impone, in ogni caso, di ritenere che l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non si applica in caso di omesso versamento delle imposte sul reddito e di I.V.A. nei termini indicati negli avvisi di accertamento.
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