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Estratto dalla sentenza:
Per quanto la stessa sentenza impugnata abbia dato conto di conoscere la giurisprudenza di questa Corte in punto di sussistenza del litisconsorzio necessario sostanziale tra società di persone e soci in relazione ad accertamento, che è unico, del maggior reddito computato al socio ex art. 5 del d.P.R. n. 917/1986 in ragione del maggior reddito accertato in capo alla società, ove non sussistano ragioni personali inerenti al socio, la sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto corretta la statuizione del giudice di prime cure di accoglimento del ricorso proposto unicamente dal socio accomandante nei confronti dell’Ufficio avverso l’avviso di accertamento inerente alla propria posizione di accomandante titolare della quota dell’85% sul presupposto che, dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, essa non fosse entrata nel merito della controversia. Così facendo la sentenza impugnata si è posta in contrasto con l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui l’accertamento del vizio di difetto dell’integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432).
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