info@ricorsitributari.net
Estratto dalla sentenza:
« Ai fini del rimborso di versamenti per imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è applicabile solo se tali versamenti non siano dovuti fin dall’origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, è applicabile l’art. 21, comma secondo, del dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo la quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione» (Cass. 16/02/2010, n. 3575. Nello stesso senso cfr. Cass. 07/01/2014, n. 82. Cfr. altresì Cass., 19/4/2013, n. 9603, in motivazione, secondo cui non si applicherebbero le procedure di rimborso previste dal d.P.R. n. 602 del 1973 ed il termine di decadenza di cui all’art. 38 di tale fonte, ma solo il termine di prescrizione, comunque non scaduto nel caso di specie).
0,00 €
Esaurito







Elaborazioniweb s.r.l.s.. Tutti i diritti riservati.
Via Simili, 63 – 95129 Catania (CT)
P. IVA 05757210876
E-mail: info@ricorsitributari.net